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Lo Statuto

della Società Dante Alighieri

Eretta Ente Morale con R.Decreto 18 luglio 1893, N. 347

Onlus per legge ex Decreto Legge n. 136 del 28 maggio 2004 così come modificato

dall’allegato alla Legge di conversione del 27 luglio 2004 n. 186.

Ente del Terzo Settore

 

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 Approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 20 luglio 2019

 

Art. 1

Origine, denominazione, scopo e sede

La “Società Dante Alighieri”, Ente del Terzo Settore, istituita nel 1889 ed eretta in Ente morale con Regio Decreto n. 347 del 18 luglio 1893, regolata nelle attività dalla Legge n. 411 del 3 agosto 1985, è un’Associazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti della Legge n.186 del 27 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, che esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell’arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

La “Società Dante Alighieri” ha la propria sede legale in Palazzo Firenze, sito in Roma Piazza di Firenze n° 27.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

 

Art. 2

Oggetto sociale

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere d), i) e l) del D.Lgs. 117/2017 la “Società Dante Alighieri” ha per scopo: l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La “Società Dante Alighieri” può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma precedente, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per il conseguimento delle sue finalità, la “Società Dante Alighieri” istituisce scuole, offre corsi di lingua e di cultura italiana e la certificazione delle competenze linguistiche di italiano quale lingua seconda, sostiene l'aggiornamento professionale dei docenti, diffonde pubblica e promuove l'editoria italiana, conferenze, eventi ed itinerari culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. Partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.

La “Società Dante Alighieri” può svolgere attività commerciali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei propri fini statutari, nei limiti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalla Legge n.186 del 27 luglio 2004 e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

Essa può svolgere tutte le iniziative volte al raggiungimento dell’oggetto sociale ritenute utili ed opportune dal Consiglio Centrale.

La “Società Dante Alighieri” può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

 

Art. 3

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1) Assemblea dei Soci;

2) Consiglio Centrale;

3) Presidente e Ufficio di presidenza;

Il Presidente, nello svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza.

Nelle Norme Regolamentari per l’esecuzione dello Statuto possono essere previste strutture di supporto agli organi dell’Associazione, anche in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 411 del 3 agosto 1985, quali il Consiglio scientifico, il Comitato Scientifico Plida e il Comitato dei grandi donatori.  

 

Art. 4

I Soci

Ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. 117/2017, il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte della “Società Dante Alighieri” le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che accettano il presente statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

Tale volontà di adesione dovrà essere manifestata tramite il tesseramento alla Società Dante Alighieri o al comitato locale, da perfezionarsi per iscritto o on-line secondo le procedure previste, presentando domanda di ammissione contenente i dati anagrafici, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché un indirizzo mail cui recapitare tutte le comunicazioni. I soci tesserati presso il comitato sono di diritto soci della Società.

Il respingimento della domanda di iscrizione deve essere adeguatamente motivato.

 

Art. 5

Tipologie di soci

I soci si distinguono in:

1) ordinari, tenuti al pagamento annuale di una determinata quota;

2) vitalizi, tenuti al pagamento una volta tanto di una determinata quota;

3) onorari;

4) sostenitori, che contribuiscono annualmente con erogazioni in denaro o altra utilità di valore superiore alla quota prevista per i soci ordinari;

Caratteristiche e diritti, riconducibili a ciascuna categoria di soci, verranno dettagliatamente esplicitate nelle Norme Regolamentari per l’esecuzione dello Statuto.

Il rapporto associativo è improntato sul principio di uniformità e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo, espressamente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni delle Statuto, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale e per l’elezione degli organi direttivi della   “Società Dante Alighieri”.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, facendone richiesta alla Segreteria Generale secondo le modalità illustrate nelle Norme Regolamentari per l’esecuzione dello Statuto.

 

Art. 6

Studenti

Gli studenti, di ogni ordine e grado, nonché le scuole primarie e secondarie partecipano alle attività culturali ed alla vita della “Società Dante Alighieri” secondo le modalità ed alle condizioni previste nel regolamento attuativo.

 

Art. 7

Tesseramento

Le tessere dei soci sono rilasciate esclusivamente dalla “Società Dante Alighieri”. Sulle tessere vengono apposti i bollini comprovanti la regolarità del versamento della quota associativa annuale.

 

Art. 8

Assemblea dei soci

L’assemblea è convocata in via ordinaria una volta l’anno dal Presidente della “Società Dante Alighieri” con comunicazione contenente anche l’ordine del giorno e l’indicazione della sede e della data, indirizzata a ciascun socio ed inviata attraverso l'utilizzo della posta elettronica o comunicata mediante pubblicazione sul sito o affissione presso la sede del comitato.

Il Consiglio Centrale ha facoltà di convocare «assemblee straordinarie», osservando le modalità di cui al comma precedente.

L’assemblea dei soci delibera sulle proposte di modifiche dello statuto sociale, elegge il Presidente della “Società Dante Alighieri”, i componenti del Consiglio Centrale e nomina il collegio dei revisori dei conti, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Centrale, designandone il Presidente, esamina ed approva il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.

All’assemblea possono partecipare i soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

I soci possono, con apposito atto, nominare un delegato per l’assemblea; il delegato potrà essere esclusivamente un altro socio e disporrà del numero di voti corrispondenti al numero di deleghe in suo possesso, in conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto.

I soci e i delegati che non possono presenziare all’assemblea hanno facoltà di partecipare all’elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Centrale nonché all’approvazione del bilancio inviando le loro schede al Consiglio Centrale, in conformità delle Norme Regolamentari per l’esecuzione del presente Statuto.

 

Art.9

Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale della “Società Dante Alighieri” è composto da un Presidente e da non più di quattordici membri eletti dall’assemblea dei soci.

Possono essere invitate a partecipare ai lavori del Consiglio Centrale anche le rappresentanze diplomatiche della Svizzera e di San Marino.

Sono eleggibili alla carica di consiglieri tutti i soci della Società che non abbiano percepito da questa emolumenti nel corso del quadriennio antecedente le elezioni.

I membri del Consiglio Centrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’elezione dei membri del Consiglio Centrale, nella misura di sette, avviene ogni due anni, salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 25.

Il Consiglio Centrale elegge nel proprio seno almeno un vice presidente ed un sovraintendente ai conti, i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Centrale nomina il Segretario Generale cui può essere demandata l’amministrazione dell’Ente attraverso un sistema di procure rilasciate dal medesimo Consiglio. Le limitazioni dei poteri di amministrazione del Segretario Generale, contenute nelle procure, sono annotate nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, nel Registro Unico del Terzo Settore e sul portale della “Società Dante Alighieri” nella sezione dedicata alla trasparenza, al fine di renderle conoscibili ai terzi.

Qualora il Presidente cessi dalla carica, il vicepresidente (o il vicepresidente più anziano nel caso di più vicepresidenti) ne assume le funzioni fino alle nuove elezioni. Ove tutto il Consiglio fosse dimissionario, la gestione della “Società Dante Alighieri” è assunta dai revisori dei conti, i quali hanno l’obbligo di indire le elezioni entro trenta giorni.

 

Art. 10

Compiti del Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale esegue le deliberazioni dell’assemblea dei soci, presenta alla stessa il bilancio consuntivo, indica all’assemblea i nominativi dei revisori dei conti, provvede al conseguimento dell’oggetto sociale, assiste gli organi territoriali nelle loro attività, delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso risponde dei suoi atti verso l’assemblea dei soci.

Si raduna almeno quattro volte l’anno e tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, o ne sia richiesto, previa comunicazione degli argomenti, da un terzo dei consiglieri.

Le sue adunanze sono valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. I consiglieri che non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

 

Art. 11

Presidente

Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dura in carica quattro anni, può essere rieletto ed è coadiuvato nello svolgimento delle proprie funzioni dall’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 12

L’ Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Delegato alla sopraintendenza ai conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la partecipazione di almeno tre componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Funge da segretario il Segretario Generale della Società.

All’Ufficio di Presidenza spetta l’attuazione delle linee di indirizzo politico strategico adottate dal Consiglio Centrale. Nella realizzazione dei suoi compiti si avvale del Segretario Generale.

 

Art. 13

Il Segretario Generale

Ai servizi dell’Amministrazione centrale in Roma è preposto un Segretario Generale, nominato dal Consiglio centrale entro una terna di nomi proposta dal Presidente della Società. Per la nomina è prescritta la presenza di 2/3 dei Consiglieri e la maggioranza di 2/3 degli intervenuti. Il Segretario Generale assicura l’esecuzione delle disposizioni dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Centrale. Inoltre cura gli affari generali della Società, dirige il personale e i servizi, è responsabile del loro funzionamento, amministra le risorse, cura la gestione delle sedi, coerentemente a quanto previsto nel bilancio previsionale approvato.

 

Art. 14

Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti indicati dal Consiglio Centrale su proposta del Presidente e nominati dall’Assemblea.

Uno dei membri effettivi è designato dal Ministero degli Affari Esteri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo tecnico contabile per la “Società Dante Alighieri”, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni. I Revisori dei Conti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

 

Art. 15

La Rete della Società Dante Alighieri

La Rete della Società Dante Alighieri è una vasta, capillare e flessibile interconnessione di soggetti ed enti le cui finalità sono la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo e la creazione di un sistema ispirato all’Italsimpatia che interagisca stabilmente con altre istituzioni italiane ed estere.

Fanno altresì parte della Rete le rappresentanze diplomatico-consolari del MAECI e le due rappresentanze diplomatiche di Svizzera e San Marino.

Su base territoriale la “Società Dante Alighieri” opera attraverso i Comitati, enti periferici costituiti da un gruppo non inferiore a cinquanta soci per l’Italia e venticinque per l’estero, salvo deroga, che si riuniscono per realizzare un programma concordato con la stessa, in particolare al fine di promuovere le attività culturali, raccogliere fondi e realizzare progetti culturali con istituzioni e soggetti locali.

Della Rete fanno parte, oltre ad i Comitati, anche altre entità e formazioni giuridiche nelle quali la “Società Dante Alighieri” si identifica per comunanza di scopi e finalità istituzionali.

 

Art. 16

Struttura dei Comitati

I Comitati sono associazioni autonome affiliate alla Società Dante Alighieri: i Comitati italiani sono soggetti alla disciplina del Codice del Terzo Settore; i Comitati esteri sono sottoposti alla normativa dettata dalla legislazione di appartenenza.

Gli statuti dei costituendi Comitati, prima di essere approvati dall’assemblea costituente, devono essere sottoposti alla valutazione dei competenti uffici della “Società Dante Alighieri”. All’interno dello Statuto deve essere chiaro il richiamo ai principi ispiratori della “Società Dante Alighieri”, la condivisione delle sue finalità e dei suoi obbiettivi e la necessità di sottoscrivere la Convenzione di Affiliazione che disciplina i rapporti tra la “Società Dante Alighieri” e il Comitato.

In casi del tutto eccezionali e su espressa e motivata richiesta, la “Società Dante Alighieri” può autorizzare l’utilizzo di forme giuridiche diverse da quella dell’associazione culturale.

Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Centrale ha facoltà di sciogliere il vincolo di affiliazione, attraverso la risoluzione della Convenzione di Affiliazione.

Il comitato può appellare tale decisione alla successiva assemblea dei soci.

I comitati, in armonia con le disposizioni del presente Statuto e del regolamento, in linea con le indicazioni fornite dalla “Società Dante Alighieri” e, per quanto si riferisce ai comitati all’estero, con le leggi locali, ove necessario, provvedono al proprio ordinamento.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comitati trasmettono alla “Società Dante Alighieri” i dati statistici, i dati economici, i dati attività e la situazione associativa, secondo le modalità previste.

 

Art. 17

Risorse finanziarie

La “Società Dante Alighieri” provvede allo svolgimento della sua attività con i contributi delle varie categorie di soci, di enti e di singoli, con i redditi del patrimonio sociale, con gli introiti derivanti dallo svolgimento delle proprie attività riconducibili alla certificazione, ai corsi di lingua ed a tutte quelle previste dal presente statuto o dal codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali può acquisire partecipazioni in società di capitali.

La “Società Dante Alighieri” si obbliga ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 18

Avanzi di gestione

Alla “Società Dante Alighieri” è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura o avvengano per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

Art. 19

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive della società sono gratuite.

 

Art. 20

Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto, approvate dall’Assemblea dei soci, possono venir formulate dal Consiglio Centrale o presentate alla presidenza della “Società Dante Alighieri” da almeno un sesto dei soci.

Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da almeno due terzi dei soci e dei delegati presenti.

 

Art. 21

Congresso Ordinario della “Società Dante Alighieri”

Il Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri si tiene in intervalli regolari e viene promosso su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Centrale.

Il Consiglio Centrale ha facoltà di convocare congressi straordinari.

Possono intervenirvi tutti i soci regolarmente tesserati, ed il presidente di ciascun comitato o un suo delegato.

 

Art. 22

Norme regolamentari

Il Consiglio Centrale approva le norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.

 

Art. 23

Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore

La “Società Dante Alighieri” si iscrive nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante e fornisce le informazioni, le modifiche e gli aggiornamenti di cui all’art. 48 dello stesso decreto.

 

Art. 24

Scioglimento

In caso di suo, scioglimento, per qualunque causa, la “Società Dante Alighieri” ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni appartenenti al Terzo Settore o affini, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

I Comitati italiani dovranno adattare i propri statuti alla legislazione sul Terzo Settore, entro e non oltre il 30 settembre 2019, e rispettarne le disposizioni per tutta la durata della loro vita associativa. Ciò al fine di garantire uniformità e coerenza alla rete dei Comitati della Società Dante Alighieri. Eventuali eccezioni dovranno essere espressamente approvate.

Con riferimento al rinnovo delle cariche di Consigliere, al fine di consentire la messa a regime di quanto previsto dall’articolo 9, sette dei membri attualmente in carica decadranno il 15 marzo 2021, mentre il mandato degli altri sette verrà prorogato sino alla scadenza del mandato presidenziale. Successivamente si procederà al rinnovo delle cariche ogni quattro anni.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)”.

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